La battaglia sul nome «Champagne» tra il “Davide svizzero” e il “Golia francese”

I produttori di vino dell’omonimo comune svizzero sono stati sconfitti dalla giustizia: soltanto i produttori della Champagne francese possono usare il prestigioso nome sulle etichette dei propri prodotti


La segnaletica del villaggio svizzero di Champagne

Il villaggio svizzero di Champagne ha perso un’altra battaglia nella guerra legale con la Francia che va avanti da anni.

La disputa vede protagonista l’omonimo paese del cantone svizzero di Vaud, con i suoi 28 ettari di vigneti e circa 750 abitanti, contro la potente regione francese dello spumante più ricercato al mondo. Il villaggio si batte per il diritto di apporre il proprio nome al vino e ad altri prodotti, ma con scarso successo.

Sembrava aver ottenuto una vittoria lo scorso gennaio con la creazione da parte del Consiglio di Stato di Vaud di una Denominazione di Origine Controllata (AOC) denominata Commune de Champagne per il suo vino bianco.
Il governo vodese aveva affermato che “non vi fosse alcun rischio che il pubblico credesse che il vino bianco fermo, venduto in una bottiglia vodese etichettata Commune de Champagne e Vin Suisse, potesse essere uno spumante della regione della Champagne”.

Il potente Comité interprofessionnel du vin de Champagne, che tutela gli interessi dei 34000 ettari di vigneti della regione, aveva però subito presentato ricorso chiedendo l’annullamento della nuova denominazione.

Ad aprile la Corte Costituzionale di Vaud si è pronunciata a favore della regione francese, riconoscendo la creazione della denominazione svizzera contraria all’accordo commerciale tra la Svizzera e l’Unione europea che concede una protezione esclusiva al nome francese «Champagne».

“La tutela esclusiva produce i suoi effetti contro qualsiasi uso della denominazione protetta per i vini che non provengono dalla regione Champagne francese”, ha affermato la Corte nella sua sentenza dello scorso 1 aprile, resa pubblica dalla stampa locale e dall’agenzia di stampa svizzera ATS.

I giudici hanno quindi dato ragione ai ricorrenti, sconfessando il Consiglio di Stato vodese che aveva inoltrato la proposta di questa nuova AOC. Il governo locale ha ancora la possibilità di ricorrere al Tribunale federale.

La cantina Cave de Bonvillars è costretta ad utilizzare i nomi «C-ampagne o Campagne» in etichetta


Intanto la cantina locale Cave de Bonvillars non risparmia polemiche nella scheda del vino presente sul suo sito:

Questo Chasselas, del villaggio di Champagne vicino a Grandson, disturba il grande e potente Champagne francese che ne ha vietato la commercializzazione con questa denominazione. Tuttavia, non esiste nessuna possibilità di confusione. Inoltre, il villaggio di Champagne e i suoi vigneti esistono da più di 800 anni e quindi hanno una legittimità storica”.

I precedenti

Con l’entrata in vigore degli accordi bilaterali, nel 2004 il vino di Champagne era stato costretto a cambiare il nome in etichetta del suo vino. La Francia aveva ottenuto l’esclusività della denominazione «Champagne», il cui impiego è vietato in Svizzera dal 1 giugno 2004. La cantina Cave de Bonvillars che commercializza il vino del villaggio di Champagne si era dovuta piegare al divieto.

L’anno seguente, a finire nel mirino dei francesi era stata la panetteria Cornu SA, con sede nel villaggio di Champagne, accusata dal Comité interprofessionnel du vin de Champagne di utilizzare la denominazione del proprio paese in modo improprio per i suoi prodotti.

I difensori del prestigioso spumante ritenevano che la denominazione «Ricetta di Champagne» avesse l’effetto di snaturare la conosciutissima marca protetta in tutta Europa.

Nel 2008, però, la panetteria, poco dopo essere stata condannata dalla giustizia di Parigi per aver usurpato il nome dei noti vini utilizzandolo sull’imballaggio di grissini venduti in Francia, aveva ottenuto la registrazione a Berna del marchio De Champagne Suisse.

L’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) riteneva che il marchio rispettasse il diritto elvetico, gli accordi bilaterali tra Svizzera e Unione europea, nonché il trattato franco-svizzero sulla protezione delle indicazioni d’origine. Per l’IPI i prodotti di panetteria non possono essere comparati con quelli alcolici.

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